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Richiesta occupazione del suolo pubblico

Dettagli del servizio

Il servizio permette di richiedere al Comune il rilascio, la proroga, la voltura e la modifica dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge ai cittadini, enti, associazioni e imprese che intendono richiedere un’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Descrizione

Il cittadino che intende occupare spazi ed aree del suolo pubblico, per proprie esigenze, deve presentare apposita richiesta al Comune.

Per occupazione di suolo pubblico si intende la sottrazione, temporanea o permanente, di una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

Può trattarsi di:

  • occupazione permanente: non inferiore all’anno
  • occupazione temporanea: periodi anche non continuativi, di durata inferiore all’anno

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'occupazione.

Copertura geografica

Comune di Laurenzana.

Come fare

La richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere:

  • SPID o CIE;
  • Dati privato/Società
  • Se società Partita IVA
  • Se società Provincia
  • Se società Telefono, e-mail, pec
  • Documentazione fotografica: formato pdf max 2 MB
  • Schema planimetrico con l'indicazione del luogo di occupazione: formato pdf
  • Durata occupazione
  • Indirizzo suolo occupato
  • Superficie occupata
  • Motivo occupazione

Cosa si ottiene

La concessione di occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico.

Tempi e scadenze

I tempi sono

30 giorni

Tempo evasione pratica

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Per consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, l’istanza va presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Quanto costa

La presentazione della pratica è gratuita. Successivamente l'Ente invierà avviso PagoPA via email comunicando richiesta di:

  • Diritti di segreteria per occupazione suolo pubblico: € 15,49
  • Marca da Bollo virtuale: € 16,00

Accedi al servizio

Richiedi online

Contatti

Municipio

Via s.S. 92 Km 38,600

Civile

  • Lo Stato Civile ha lo scopo di acclarare la condizione di ogni cittadino (status) rispetto agli eventi attraverso i quali egli passa durante la sua vita: nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, cittadinanza, morte. La registrazione di quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino rientra nella competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all'estero dagli Uffici Consolari.I Registri di Stato Civile sono cinque: cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati ed estratti dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo. Dall’Ufficio di Stato Civile vengono registrati tutti gli eventi che si verificano sul territorio comunale (o che si verificano altrove, ma che si riferiscono a cittadini residenti nel Comune) e sono tenuti i registri e rilasciati i relativi certificati di:
    • Nascitapermette di documentare la nascita di una persona fornendone nome, cognome, luogo e data.
    • Matrimonioattesta la data ed il luogo in cui si è svolto il matrimonio e scelta del regime patrimoniale.
    • Morteaccerta la data e la località del decesso.
    Ulteriori approfondimenti Stato Civile all’estero Le funzioni di Stato Civile all’estero sono esercitate dalle Ambasciate o dagli Uffici Consolari. L'Ufficio di Stato Civile di una Rappresentanza Diplomatica o Consolare si occupa: - della gestione dei Registri di Stato Civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso; - della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione; - della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all'estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti; - della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti; - della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell'affissione on line all'albo consolare; - della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all'Ufficio Consolare competente per il luogo in cui si è verificato l'evento. I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia. Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l'evento. Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all'estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse all'Ufficio Consolare competente (quello di residenza dell'interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati). In alternativa il connazionale potrà presentare l'atto, debitamente apostillato/legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (Art. 12, comma 11, DPR 396/2000). Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera. Fonti normative - Codice Civile, in particolare Libro Primo - Delle persone e della famiglia; - DPR n. 396/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, co. 2 della legge n. 127/1997”; - R.D. n. 1238/1939 “Ordinamento dello Stato Civile” limitatamente agli artt. rimasti in vigore; - Normative di diritto internazionale privato, trattati e convenzioni internazionali; - Disciplina del procedimento amministrativo; - Leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese; - Numerose leggi specifiche relative alle diverse e numerosissime fattispecie che debbono essere prese in considerazione: norme sulla cittadinanza, adozioni e rapporti di filiazione, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, DAT, polizia mortuaria e altre ancora che verranno citate nell’esame delle procedure inerenti ai diversi atti dello stato civile; a ciò occorre aggiungere il continuo apporto della giurisprudenza che interviene frequentemente per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare.

Via s.S. 92 Km 38,600

Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/07/2025

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